SERVIZI

“CILA”  è un acronimo che significa “Comunicazione Inizio Lavori Asseverata”, ovvero una comunicazione che devi inviare al Comune della tua città nel momento in cui vuoi iniziare i lavori di manutenzione straordinaria che non prevedono modifiche strutturali all’edificio, altrimenti avrai bisogno di presentare la SCIA.

La CILA è una procedura più veloce perché si tratta di una semplice comunicazione. Infatti, dopo averla consegnata, potrai iniziare i lavori fin da subito senza dover attendere per autorizzazione.

la CILA va presentata quando hai intenzione di fare lavori di manutenzione straordinaria basilari, cioè quando il progetto non andrà a modificare la struttura della casa.

Nel dettaglio, ecco quando farla:

  • interventi di manutenzione straordinaria che non modifichino la struttura;
  • piccole ristrutturazioni che non coinvolgano parti strutturali;
  • abbattimento di barriere architettoniche anche con modifiche alla sagoma dell’edificio, come l’installazione di ascensori esterni;
  • realizzazione di pertinenze minori con volume minore del 20% dell’immobile principale;
  • movimentazione di terra non inerente all’attività agricola;
  • costruzione di serre con muratura;

Per presentare la CILA è necessario presentare i disegni con i lavori che si intende svolgere e compilare un modulo con tutti i dati e le informazioni utili a registrare i lavori di manutenzione straordinaria e il nome del responsabile di tutto il progetto.

Avrai bisogno di un tecnico esperto, come un Architetto, che asseveri la conformità dei lavori e che si occuperà di dichiarare:

  • la conformità ai regolamenti edilizi
  • la conformità agli strumenti urbanistici
  • l’esclusione dal progetto delle parti strutturali dell’edificio

L’Architetto ti aiuterà anche a presentare la pratica inserendo tutti i documenti necessari, ovvero:

il modulo CILA ,  la documentazione grafica , la ricevuta di pagamento per eventuali diritti di segreteria del Comune , la dichiarazione di assenso di terzi proprietari (ove presente) , i documenti di identità (del dichiarante, dei terzi proprietari e del progettista) , altri eventuali documenti relativi a casi specifici

 

Secondo gli artt. 6 e 23 del DPR 380/2001, la durata dei termini della CILA è piuttosto libera e scandita in questo modo:

inizio: i lavori possono cominciare già il giorno stesso della presentazione, senza dover attendere un’autorizzazione.

fine: non c’è una scadenza a livello nazionale prevista dalla legge, quindi può variare a seconda del Comune di riferimento.

proroga: anche in questo caso varia in base al regolamento di ogni Comune, perché strettamente legata ai termini di scadenza.

Essendo regolamentata dai singoli Comuni, possono esserci costi diversi per attivare una pratica di CILA edilizia. In ogni caso, le spese previste generalmente sono due:

i diritti di segreteria del Comune.

la parcella dell’Architetto: il tecnico che metterà a tua disposizione la sua esperienza per aiutarti nelle valutazioni e nel presentare i documenti corretti.

l servizio è così strutturato:

- reperimento planimetria catastale presso Agenzia delle Entrate ufficio Catasto

- sopralluogo con rilievo diretto dell’immobile, dell’involucro edilizio e del generatore di calore

- restituzione grafica del rilievo eseguito

- Redazione dell’APE con le raccomandazioni per il miglioramento rendimento energetico

- consegna APE agli uffici preposti della Regione Lazio tramite PEC con ricezione ricevuta

- consegna copia e ricevuta al cliente

L’attestazione di prestazione energetica (APE) contiene la «targa energetica» che sintetizza le caratteristiche energetiche dell’immobile. Per misurarle, il tecnico deve analizzare le caratteristiche termo igrometriche, i consumi, la produzione di acqua calda, il raffrescamento e il riscaldamento degli ambienti, il tipo di impianto, eventuali sistemi di produzione di energia rinnovabile. L’attestato deve contenere anche i dati catastali dell’immobile. Nel caso si debba vendere la propria abitazione o stipulare un nuovo contratto di locazione per trovare un inquilino, i relativi annunci commerciali tramite tutti i mezzi di comunicazione devono riportare l’Indice di prestazione energetica (Ipe) dell’involucro edilizio e globale dell’edificio o dell’unità immobiliare e la classe energetica corrispondente, contenute nell’attestato di prestazione energetica.

L’obbligo di allegazione è stato introdotto pena la nullità dell’atto stesso. Si tratta di una nullità assoluta, che può essere fatta valere da chiunque e può essere rilevata d’ufficio dal giudice; l’azione per far dichiarare la nullità non è soggetta a prescrizione. In ballo, dunque, c’è il rischio di trovarsi in mano un contratto non effettivo, inoltre:

- in caso di vendita il proprietario che viola l’obbligo di dotazione dell’attestato di prestazione energetica è punito con una sanzione amministrativa non inferiore a 3 mila euro e non superiore a 18 mila euro;

- in caso di nuovo contratto di locazione il proprietario che viola l’obbligo è invece punto con una sanzione amministrativa non inferiore a 300 euro e non superiore a 1.800.

A questo si somma poi la necessità di indicare nella pubblicità di vendita o affitto l’indice di prestazione energetica: in caso di mancata indicazione nei cartelli sono previste sanzioni amministrative.

L’Attestato di Qualificazione Energetica è necessario quando si realizzano opere che modificano la prestazione energetica dell’immobile e si intende usufruire della detrazione IRPEF del 65%per riqualificazione energetica.

Per quanto riguarda le variazioni catastali contestuali a opere di manutenzione straordinaria (ristrutturazioni) da eseguirsi si veda il Servizio “elaborati tecnici e relazione per CILA”)

Il servizio è cosi strutturato:

- reperimento planimetria catastale presso Agenzia delle Entrate ufficio Catasto

- sopralluogo con rilievo diretto dell’immobile

- restituzione grafica del rilievo eseguito

- elaborazione con procedura DOCFA della nuova rendita catastale

- presentazione all’Agenzia delle Entrate della nuova planimetria e rendita catastale

- consegna al cliente ricevuta avvenuta variazione e planimetria aggiornata

E’ obbligatorio presentare all’Agenzia delle Entrate la planimetria catastale e la rendita catastale aggiornate a seguito di opere di manutenzione straordinaria (ristrutturazione) eseguite su un immobile. La ricevuta di variazione catastale va poi allegata alla comunicazione di fine lavori da consegnare al comune.

Anche in caso di opere già eseguite o difformità della planimetria dallo stato effettivo dell’immobile è obbligatorio presentare all’Agenzia delle Entrate la planimetria catastale e la rendita catastale aggiornate.

L’aggiornamento della planimetria e della rendita catastale viene svolto da un tecnico abilitato tramite procedura DOCFA e poi presentato all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate ove ricade l’immobile interessato.

Al momento della presentazione all’Agenzia delle Entrate si devono pagare i diritti catastali pari a 50, 00 €.

Segnalazione certificata di agibilità

Il dlgs 222/2016 (il cosiddetto Decreto Scia 2) ha modificato l’art. 24 del dpr 380/2001 (testo unico edilizia) e ha sostituito il vecchio certificato di agibilità con la segnalazione certificata di agibilità. La segnalazione certificata agibilità è uno degli adempimenti amministrativi più importanti nel campo dell’edilizia perché attesta la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di sicurezzaigienesalubrità e risparmio energetico di un immobile e dei relativi impianti.

 

La segnalazione certificata di agibilità deve essere presentata entro 15 giorni dall’ultimazione dei lavori (art. 24, comma 2). La consegna, presso lo sportello unico per l’edilizia del Comune o presso l’ufficio tecnico comunale competente, è necessaria per i seguenti interventi:

  1. nuove costruzioni;
  2. ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;
  • interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di: sicurezza,igiene,salubrità,
  • risparmio energetico;
  1. per gli immobili legittimamente realizzati privi di agibilità (art.24, comma 7-bis).

La segnalazione certificata può riguardare anche:

singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purché funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all’intero intervento edilizio e siano state completate e collaudate le parti strutturali connesse, nonché collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni;

  • singole unità immobiliari, purché siano completate e collaudate le opere strutturali connesse, siano certificati gli impianti e siano completate le parti comuni e le opere di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto all’edificio oggetto di agibilità parziale.

Lo stesso comma, individua anche quali sono i soggetti interessati a presentarla:

  • colui che è titolare del permesso di costruire;
  • colui che ha presentato la segnalazione certificata di inizio di attività;
  • loro successori o aventi causa.

Sanzioni previste per la mancata presentazione

La mancata presentazione della segnalazione certificata di agibilità, entro 15 giorni dall’ultimazione dei lavori di finitura dell’intervento, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 77 a euro 464 (art. 24, comma 3).

Per una SCA è necessario far riferimento alla modulistica segnalazione certificata di agibilità unificata a livello nazionale nata a seguito della Conferenza Unificata del 4 maggio 2017 che ha portato ad un accordo tra Governo, Regioni ed Enti Locali per l’adozione di una modulistica unificata per le procedure edilizie.

Il modello unificato per la segnalazione certificata di agibilità è così composto:

  1. dati anagrafici del titolare;
  2. dati identificativi dell’immobile;
  3. destinazione d’uso dell’immobile;
  4. titolo che ha legittimato l’intervento;
  5. dati sulla presentazione della comunicazione di fine lavori (in alternativa la stessa segnalazione certificata di agibilità può valere come comunicazione di fine lavori);
  6. indicazione della SCIA/SCIA unica per:
  • agibilità relativa all’immobile oggetto dell’intervento edilizio
  • agibilità parziale relativa a singoli edifici o a singole porzioni della costruzione (art. 24, comma 4, lett. a dpr n. 380/2001)
  • agibilità parziale relativa a singole unità immobiliari (art. 24, comma 4, lett. b del dpr n. 380/2001)
  1. attestazione del direttore dei lavori o del professionista abilitato;
  2. comunicazioni sui “soggetti coinvolti”;
  3. quadro riepilogativo della documentazione allegata.

Al modello per la segnalazione certificata di agibilità è necessario allegare la seguente documentazione come previsto dall’art. 24, comma 5, del dpr 380/2001:

  • attestazione del direttore dei lavori o, qualora non nominato, di un professionista abilitato che assevera la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti, nonché la conformità dell’opera al progetto presentato e la sua agibilità;
  • certificato di collaudo statico ovvero, dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori;
  • dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche;
  • estremi dell’avvenuta dichiarazione di aggiornamento catastale;
  • dichiarazione dell’impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti installati.

Inoltre, è possibile che siano richieste anche ulteriori attestazioni imposte esclusivamente dalle normative regionali.

La segnalazione certificata di agibilità non viene più rilasciata dal Comune ma è il tecnico abilitato a certificare la presenza delle condizioni di agibilità dell’immobile, assumendosi la totale responsabilità in caso di dichiarazione falsa o di errori presenti nella documentazione.

Cila in sanatoria :

La CILA in sanatoria (Comunicazione Inizio Lavori Asseverata tardiva o postuma) è una comunicazione da inviare al proprio comune in caso di lavori eseguiti per i quali non è stata trasmessa alcuna nota al comune.Data la natura di questa pratica, è conosciuta anche come CILA tardiva o CILA per lavori già eseguiti. La CILA in sanatoria non va confusa con il condono edilizio.Come la CILA edilizia, anche la CILA in sanatoria va presentata nel caso siano state compiute o siano in corso d’opera delle modifiche non strutturali o di volume dell’immobile, ad esempio:

  • Spostamento o costruzione di tramezzature (anche se in cartongesso)
  • Creazione o chiusura di porte all’interno dell’immobile e non su murature portanti
  • Ristrutturazione o rinnovo di impianti elettrici, fognari e idrici

Per la CILA in sanatoria dovrai ricorrere a un tecnico esperto, sia esso un architetto, un ingegnere o un geometra, che reperisca tutta la documentazione per ricostruire lo storico dell’immobile (varianti, permessi di costruire e pratiche edilizie). A questa fase seguirà quella di rilievo dello stato attuale per il confronto e la definizione delle modifiche da sanare. Il tecnico presenterà poi al comune la CILA in sanatoria. L’oblazione a carico del committente per la CILA in sanatoria è di 1.000€, a cui va aggiunto il compenso del professionista che seguirà le pratiche. La sanzione può essere ridotta di 2/3 se viene presentata prima del termine dei lavori di modifica.

Scia in sanatoria :

La SCIA (Segnalazione Certificata Inizio Attività) in sanatoria è una dichiarazione da presentare al proprio comune nel caso siano stati eseguiti lavori e opere di ristrutturazione in un immobile a livello strutturale senza aver preventivamente presentato la SCIA edilizia.  La SCIA in sanatoria può essere presentata a lavori in corso o a opere ultimate, la relativa sanzione varierà a seconda di quando verrà fatta la comunicazione al comune.

Esistono quindi 2 tipologie di SCIA in sanatoria: quella tardiva, nel caso le opere siano in corso; e la SCIA in sanatoria per regolarizzare l’intervento già completato. In entrambi i casi i lavori dovranno essere conformi alla regolamentazione urbanistica ed edilizia valida nel momento in cui sono stati avviati, sia a quella attualmente vigente.  Se la natura dei lavori non coinvolge la struttura dell’immobile si dovrà, invece, procedere con la Cila in sanatoria.

La SCIA in sanatoria va presentata non appena venga riscontrata una difformità sull’immobile e prima che vengano emesse sanzioni in merito. Spesso questo genere di abusi viene scoperto in fase di vendita dell’immobile da parte del proprietario che non ne era a conoscenza perché i lavori erano stati compiuti da uno dei proprietari precedenti.  La SCIA in sanatoria può essere presentata al comune dal proprietario o da un tecnico abilitato incaricato.

La sanzione per la SCIA in sanatoria varia a seconda della tempistica in cui questa viene presentata:   Se viene presentata al comune una SCIA tardiva l’importo da pagare è pari a 516 €.  Nel caso di SCIA in sanatoria a lavori terminati, la multa può arrivare fino a 10.329 € nel caso l’immobile sia soggetto a vincoli paesaggistici.

Stimare in modo corretto un immobile o un insieme di immobili è il primo passo da compiere prima di procedere, per esempio, a successioni e divisioni.

Con valutazione del patrimonio immobiliare si intende la stima dell’intero asset patrimoniale espressa sia come stima d’insieme che come stima dei singoli beni che concorrono alla formazione del patrimonio.

Lo Studio ASARCH  segue la valutazione in conformità alla Norma UNI 11558: 2014 e alla prassi di riferimento UNI /PdR 19:2016 . Nel caso di successioni e divisioni, ad esempio, la stima degli immobili è in grado di verificare, come detto, non solo il valore immobiliare dei singoli cespiti, ma anche il valore patrimoniale complessivo.

Grazie al lavoro preliminare è possibile proporre una corretta valutazione dei beni immobiliari presi in esame e produrre una proposta divisionale tra gli aventi diritto senza che questa crei problemi o discordie.In particolare, tale stima è utilizzabile per:

  • successioni ereditarie
  • divisione di quote tra soci della stessa azienda.

La gestione di operazioni di questo genere, può essere estremamente complessa. È per questo che scegliere consulenti in grado di guidarvi, è importante al fine di rendere le questioni più semplici da risolvere.

 

Per questa particolare tipologia di attività è richiesta una documentazione ampia, che comprende:

  • atto di provenienza (il primo atto di compravendita)
  • le visure ipocatastali
  • la planimetria catastale che deve corrispondere al reale stato dell’immobile
  • i titoli autorizzativi (concessioni edilizie, permessi di costruire o altro), che permettono di definire la presenza o meno di abusi
  • copia di tutta la documentazione che attesta eventuali lavori eseguiti
  • il certificato di agibilità

Il perito che si occupa della valutazione del patrimonio immobiliare esegue:

  • un’attività preliminare durante la quale reperisce i documenti necessari per eseguire la valutazione
  • uno studio completo di tutta la documentazione
  • procede alle dovute verifiche e redige la valutazione del patrimonio immobiliare

Le attività relative alla valutazione del tuo patrimonio immobiliare sono complesse ed è per questo che affidarsi ad uno Studio esperto in materia è molto importante. Contattaci ed affidaci la valutazione del tuo asset immobiliare.

Lo Studio Tecnico offre diversi servizi per il condominio e per supportare l’attività dell’Amministratore di Condominio volti a soddisfare le esigenze dei condomini. Tutti i servizi offerti sono svolti con la massima professionalità ed attenzione ai particolari per evitare spiacevoli discussioni tra i condomini ed alleggerire così il lavoro degli amministratori che potranno affidarsi a noi con la massima serenità.

Consapevoli della sempre maggiore difficoltà che gli amministratori riscontrano nel poter reperire le risorse finanziarie per saldare tutte le incombenze, ci si rende disponibili a pagamenti dilazionati o scaglionati nel tempo.

I servizi offerti sono i seguenti:

- Redazione TABELLE MILLESIMALI 

Il servizio comprende sopralluogo delle parti comuni dell’edificio e di tutte le unità immobiliari che lo compongono e rilievo diretto  delle stesse; restituzione grafica del rilievo; elaborazione tabelle millesimali di proprietà generale, scale ed Ascensore; presenza in  assemblea condominiale per illustrare gli elaborati prodotti.

- Redazione di RELAZIONE TECNICA sullo stato di porzioni del fabbricato condominiale.  Relazioni tecniche per identificare problematiche e possibili soluzioni riguardo porzioni del fabbricato condominiale quali infiltrazioni,  umidità, crepe, cedimenti fondazioni, danni,ecc.

- Stesura di COMPUTO METRICO o capitolato lavori

 Il servizio è finalizzato all’identificazione e la quantificazione dei lavori necessari per opere di manutenzione sia ordinaria che straordinaria.

I servizio comprende il rilievo diretto dell’edificio condominiale, tutti i calcoli delle lunghezze, superfici e volumi necessari e la stesura del computo metrico con specifica di tutte le lavorazioni necessarie e delle quantità.

 PROGETTAZIONE e stesura di pratiche edilizie CILA o SCIA

Redazione di pratiche edilizie per la manutenzione degli edifici condominiali sia ordinaria, come il ripristino degli intonaci ed il rifacimento della tinteggiatura, che straordinaria, come la modifica prospettica dell’edificio.

Il servizio comprende la progettazione dell’intervento, la redazione di tutti i modelli predisposti dal comune di competenza e la trasmissione degli stessi.

DIREZIONE LAVORI

Il servizio comprende sopralluoghi presso il cantiere quasi giornalieri con rapporto continuo e collaborativo con le ditte e le maestranze presenti, contabilità di cantiere e collaudo finale delle opere eseguite.

La SCIA edilizia (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) è il titolo edilizio che permette al cittadino di eseguire, in un immobile di sua proprietà, alcuni lavori edilizi di determinata entità, dopo aver presentato al comune un’adeguata segnalazione garantita da un tecnico abilitato.

La SCIA, oltre ad essere certificata da un tecnico abilitato, riguarda gli interventi edili che non rientrano nell’edilizia libera né in quella soggetta a permesso di costruire.

La pratica SCIA edilizia serve in caso di:

  • Manutenzione straordinaria delle parti strutturali di un immobile.
  • Restauro o risanamento di un edificio sempre per quanto riguarda le parti strutturali.
  • Interventi di restauro leggero che non vadano a modificare, volume, destinazione d’uso o sagoma dell’immobile

La SCIA edilizia non va confusa con il Permesso di Costruire o con la CILA, che riguardano rispettivamente nuove costruzioni e interventi non strutturali sull’immobile.

Introdotta con l’obiettivo di semplificare l’avvio dei lavori, grazie alla SCIA edilizia non è più necessario aspettare 30 giorni per iniziare gli interventi su un immobile come era invece previsto dalla DIA.

Una volta presentata la documentazione al comune si possono avviare i lavori; da parte sua il comune ha 30 giorni di tempo per verificare la regolarità dei lavori ed eventualmente richiederne il blocco e ulteriori verifiche.

Per presentare la SCIA edilizia è necessario che tu abbia un titolo sull’immobile (la proprietà o l’usufrutto) e che la relazione sia vagliata dalla firma di un tecnico abilitato (geometra, architetto, ingegnere.

La Segnalazione Certificata di Inizio Attività è divisa in 3 sezioni:

  1. Dati dell’intestatario, segnalazione e dichiarazione del titolare
  2. Relazione del tecnico abilitato
  3. Lista di controllo, qui sono riportati tutti i documenti e gli allegati necessari alla presentazione delle SCIA

La pratica di SCIA edilizia completa quindi deve contenere: il modello SCIA, elaborati grafici, documentazione fotografica, ricevuta di pagamento dei diritti di segreteria, documenti d’identità delle persone coinvolte nella pratica (proprietario, tecnico, progettista ecc…).

Nel caso tu non sia il proprietario o l’unico proprietario dell’immobile va allegata a che la dichiarazione di assenso di terze parti.

Il costo totale della SCIA edilizia dipende dalla prestazione del tecnico e dai diritti di segreteria del comune. Il tariffario dei diritti di segreteria per la SCIA edilizia variano da un municipio all’altro.

 

FAQ sulla SCIA edilizia

Cos’è la SCIA unica?

Quando per una singola attività sono richieste più SCIA (es. avvio di attività commerciali, SCIA per prevenzione incendi ecc.) il richiedente può presentare tutte le segnalazioni con una SCIA unica e avviare i lavori subito dopo la comunicazione al comune.

Quanto tempo può durare la SCIA?

La SCIA edilizia può durare fino a 3 anni, alla scadenza dei quali, nel caso i lavori non fossero completati, ne andrà presentata una nuova.

SCIA edilizia: chi la deve presentare?

Puoi presentare autonomamente la SCIA edilizia presso il tuo comune, tuttavia, affinché il progetto sia valido, deve essere sviluppato da un tecnico abilitato.